Art. 2
In vigore dal 4 gen 2008
1. Il contratto per l'ammasso privato di carni ovine e caprine è concluso tra gli enti d'intervento degli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche, in prosieguo dette «contraenti», le quali:
a)
esercitino un'attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi e siano iscritte in un registro pubblico da stabilirsi dagli Stati membri, e
b)
dispongano l'ammasso di impianti adeguati nella Comunità.
2. Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto le carcasse o i tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi, di qualità sana, leale e mercantile, e ottenuti da animali allevati nella Comunità almeno dagli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data del conferimento all'ammasso di cui all', paragrafo 3.
3. Le carni non possono essere oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria sono quelli fissati dall' del regolamento (CEE) n. 737/90. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001.
4. Il contratto può vertere soltanto su quantitativi pari o superiori a un minimo da stabilire per ogni prodotto.
5. Le carni devono essere conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.
Storico versioni
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