Art. 97
Rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale
In vigore dal 21 dic 2007
Rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale
1. Gli Stati membri presentano richiesta di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o marzo dell'anno successivo all'esecuzione annuale dei programmi operativi.
La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono state soddisfatte nei tre anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull'importo dell'aiuto effettivamente erogato e sulla quota dei contributi finanziari effettivamente versati a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. La Commissione decide se accogliere o respingere la richiesta.
3. Se il rimborso comunitario dell'aiuto è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (29).
Storico versioni
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