Art. 96

Quota massima di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale

In vigore dal 21 dic 2007
Quota massima di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale Il rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale è pari al 60 % dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori.
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Quota massima di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale (Art. 96 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo