Art. 94
Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale
In vigore dal 21 dic 2007
Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per quell'anno ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell', nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta entro tre mesi dalla sua presentazione. In mancanza di risposta da parte della Commissione entro tale periodo, la richiesta si ritiene accolta.
Storico versioni
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