Art. 11

Controllo di conformità nella fase dell'esportazione

In vigore dal 21 dic 2007
Controllo di conformità nella fase dell'esportazione 1.   L'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione sottopone ad un controllo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti destinati all'esportazione nei paesi terzi, prima che lascino il territorio doganale della Comunità. Gli esportatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli. 2.   Per ogni categoria di operatori interessati gli Stati membri possono fissare, in base ad un'analisi del rischio, una percentuale minima delle spedizioni e dei quantitativi che saranno sottoposti a controllo di conformità da parte dell'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione. Tale percentuale deve essere sufficiente a garantire il rispetto della normativa comunitaria. Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni da controllare presso gli operatori interessati. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni di cui al primo comma agli operatori che soddisfano le seguenti condizioni: a) offrono sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli che commercializzano; b) dispongono di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro; c) si impegnano ad eseguire controlli di conformità sulle merci che commercializzano; nonché d) si impegnano a tenere un registro di tutti i controlli eseguiti. 3.   L'organismo di controllo rilascia il certificato di conformità di cui all'allegato III per ciascuna partita destinata all'esportazione che, in esito ai controlli di cui al paragrafo 1, risulti conforme alle norme. Se l'esportazione è composta da varie partite, la loro conformità può essere certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le varie partite che compongono la spedizione. Se a norma del paragrafo 2 l'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione non ha controllato le partite oggetto del certificato di conformità, nella casella 13 (Osservazioni) del certificato figura l'indicazione «autocontrollo (, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 0000/2007)». 4.   L'autorità doganale competente può accettare la dichiarazione doganale di esportazione soltanto se: a) le merci sono accompagnate dal certificato di cui al paragrafo 3 oppure dal certificato di cui all', paragrafo 2, o b) l'organismo di controllo competente ha informato l'autorità doganale, con ogni mezzo idoneo, che per le partite di cui trattasi è stato rilasciato uno dei due certificati summenzionati.
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Controllo di conformità nella fase dell'esportazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo