Art. 13

Riconoscimento dei controlli effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nella Comunità

In vigore dal 21 dic 2007
Riconoscimento dei controlli effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nella Comunità 1.   A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione può riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute da tale paese prima dell'esportazione nella Comunità. 2.   Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che lo richiedano e sul cui territorio sono rispettate le norme di commercializzazione comunitarie o norme almeno equivalenti per i prodotti esportati nella Comunità. Nel riconoscimento è precisata l'autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiute le operazioni di controllo di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con la Comunità. Nel riconoscimento sono altresì precisati gli organismi di controllo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli, in appresso denominati «organismi di controllo del paese terzo». Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti. 3.   Gli organismi di controllo del paese terzo devono essere ufficiali o ufficialmente riconosciuti dall'autorità di cui al paragrafo 2, offrire sufficienti garanzie e disporre del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli secondo i metodi di cui all', paragrafo 1 o metodi equivalenti. 4.   L'elenco dei paesi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e dei relativi prodotti sono enumerati nella parte A dell'allegato IV. Nella parte B del medesimo allegato figurano gli estremi delle autorità competenti e degli organismi di controllo, mentre nella parte C del medesimo allegato figurano i moduli dei certificati di cui all'.
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