Art. 12

Controlli di conformità nella fase dell'importazione

In vigore dal 21 dic 2007
Controlli di conformità nella fase dell'importazione 1.   Prima dell'immissione in libera pratica, gli ortofrutticoli in provenienza da paesi terzi sono sottoposti ad un controllo di conformità alle norme di commercializzazione. Gli importatori comunicano agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all', paragrafo 1. 2.   Fatte salve le disposizioni della sezione 3, l'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione procede ad un controllo di conformità per ciascuna partita importata e rilascia, in caso di conformità dei prodotti, il certificato di conformità di cui all'allegato III. Se l'importazione è composta da varie partite, la loro conformità può essere certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le varie partite che compongono la spedizione. 3.   L'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica soltanto se: a) le merci sono accompagnate dal certificato di cui al paragrafo 2, oppure dal certificato di cui all', paragrafo 1, oppure dal certificato di cui all', paragrafo 2, o b) l'organismo di controllo competente ha informato l'autorità doganale, con ogni mezzo idoneo, che per le partite di cui trattasi è stato rilasciato uno dei certificati summenzionati. 4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione, se ritiene che il rischio di non conformità sia limitato per determinate partite, può decidere di non effettuare il controllo sulle medesime. In tal caso trasmette all'autorità doganale una dichiarazione timbrata, oppure informa in qualsiasi altra maniera tale autorità che può procedere allo sdoganamento. Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'organismo di controllo stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei rischi di non conformità e fissa, in base ad un'analisi del rischio, per ciascun tipo d'importazione definito, le percentuali minime di spedizioni e di quantitativi che saranno sottoposti a controllo di conformità dall'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione. In ogni caso, le percentuali fissate a norma del presente paragrafo devono essere sensibilmente superiori a quelle fissate a norma dell', paragrafo 1. 5.   La Commissione elabora linee direttrici comuni al fine di rendere più uniforme l'applicazione del paragrafo 4 negli Stati membri. L'autorità di coordinamento comunica immediatamente alla Commissione le modalità di applicazione del paragrafo 4, compresi i criteri e le percentuali minime di cui al secondo comma del medesimo, nonché ogni ulteriore modifica di dette modalità. 6.   Se una partita di merce importata in provenienza da un paese terzo è ritenuta non conforme, l'autorità di coordinamento dello Stato membro interessato ne avverte immediatamente la Commissione e le autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati, che provvedono alla diffusione dell'informazione sul loro territorio. La comunicazione alla Commissione è effettuata attraverso il sistema elettronico da essa indicato.
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Controlli di conformità nella fase dell'importazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo