Art. 13 · Riconoscimento dei controlli effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nella Comunità

Art. 13

Riconoscimento dei controlli effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nella Comunità

In vigore dal 21 dic 2007
Riconoscimento dei controlli effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nella Comunità 1.   A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione può riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute da tale paese prima dell'esportazione nella Comunità. 2.   Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che lo richiedano e sul cui territorio sono rispettate le norme di commercializzazione comunitarie o norme almeno equivalenti per i prodotti esportati nella Comunità. Nel riconoscimento è precisata l'autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiute le operazioni di controllo di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con la Comunità. Nel riconoscimento sono altresì precisati gli organismi di controllo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli, in appresso denominati «organismi di controllo del paese terzo». Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti. 3.   Gli organismi di controllo del paese terzo devono essere ufficiali o ufficialmente riconosciuti dall'autorità di cui al paragrafo 2, offrire sufficienti garanzie e disporre del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli secondo i metodi di cui all', paragrafo 1 o metodi equivalenti. 4.   L'elenco dei paesi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e dei relativi prodotti sono enumerati nella parte A dell'allegato IV. Nella parte B del medesimo allegato figurano gli estremi delle autorità competenti e degli organismi di controllo, mentre nella parte C del medesimo allegato figurano i moduli dei certificati di cui all'.
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