Art. 46
Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento
In vigore dal 21 dic 2007
Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento
Per gli investimenti connessi all'attuazione dei piani di riconoscimento di cui all', lettera c), del presente regolamento che beneficiano di un aiuto a norma dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/ 2007:
a)
sono esclusi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione della concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione e
b)
gli investimenti che giovano direttamente o indirettamente a tali attività sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione nei settori o per i prodotti a cui si riferisce il prericonoscimento.
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