Art. 44
Valore della produzione commercializzata
In vigore dal 21 dic 2007
Valore della produzione commercializzata
1. L' si applica mutatis mutandis ai gruppi di produttori.
2. Se si verifica una riduzione del valore della produzione commercializzata per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata non è inferiore al 65 % del valore dichiarato nella precedente o nelle precedenti domande di aiuto relativo al periodo annuale più recente, verificato dallo Stato membro o, in mancanza, del valore dichiarato inizialmente nel piano di riconoscimento approvato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-44