Art. 52

Base di calcolo

In vigore dal 21 dic 2007
Base di calcolo 1.   Ai fini del presente capo, il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione dei soci dell'organizzazione per la quale l'organizzazione è riconosciuta. 2.   Il valore della produzione commercializzata comprende la produzione dei soci che lasciano l'organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni miranti a evitare doppi conteggi. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata. 4.   Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei modi indicati all', paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, stimato al prezzo medio dei prodotti commercializzati l'anno precedente dalla stessa organizzazione produttori. 5.   Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall'organizzazione medesima o ai sensi dell', paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. 6.   La produzione commercializzata è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori»: a) se del caso, sotto forma di prodotto imballato, preparato o sottoposto a prima trasformazione; b) IVA esclusa; e c) al netto delle spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori è significativa. Gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della trasformazione, della consegna o del trasporto. 7.   Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di uscita dalla filiale, secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % del capitale della filiale appartenga: a) all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, oppure b) previo consenso dello Stato membro, a cooperative aderenti all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. 8.   In caso di riduzione della produzione imputabile a avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 6, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori per questo tipo di rischio.
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Base di calcolo (Art. 52 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo