Art. 3
Esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione
In vigore dal 21 dic 2007
Esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione
1. In deroga all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione:
a)
i prodotti avviati agli stabilimenti di trasformazione, tranne se il presente regolamento fissa criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale;
b)
i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo; nonché
c)
previa decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 2200/96, i prodotti di una regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio.
2. In deroga all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all'interno della regione di produzione:
a)
i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri; nonché
b)
i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.
3. In deroga all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono esentare i seguenti prodotti dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione o ad alcune delle loro disposizioni:
a)
i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, in particolare sui mercati alla produzione, situati nella regione di produzione; nonché
b)
i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e di imballaggio o centri di deposito situati nella stessa regione di produzione.
In caso di applicazione del primo comma, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate.
4. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, è fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-3