Art. 53
Periodo di riferimento
In vigore dal 21 dic 2007
Periodo di riferimento
1. Il massimale annuo dell'aiuto di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi determinato dagli Stati membri.
2. Per ciascuna organizzazione di produttori, gli Stati membri fissano il periodo di riferimento in modo che questo corrisponda:
a)
ad un periodo di 12 mesi con decorrenza non anteriore al 1o gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1o agosto dello stesso anno, oppure
b)
al valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1o gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1o agosto dello stesso anno.
3. Il periodo di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori considerata.
Il periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.
4. Se un prodotto si deprezza per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore al 65 % del valore del prodotto nel precedente periodo di riferimento.
I motivi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.
5. Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Tale valore è calcolato come valore medio della produzione commercializzata dei tre anni precedenti per tutti i produttori soci dell'organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.
7. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 6, il valore della produzione commercializzata durante il periodo di riferimento è calcolato in base alla normativa vigente in tale periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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