Art. 55
Finanziamento dei fondi di esercizio
In vigore dal 21 dic 2007
Finanziamento dei fondi di esercizio
Il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 è fissato dall'organizzazione di produttori.
Tutti i produttori hanno l'opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso dei fondi dell'organizzazione di produttori e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.
Storico versioni
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