Art. 8
Organismi competenti
In vigore dal 21 dic 2007
Organismi competenti
1. Gli Stati membri designano:
a)
un'unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente capo, in appresso denominata «l'autorità di coordinamento», e
b)
un organismo o vari organismi di controllo incaricati dell'applicazione dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1182/2007, in appresso «gli organismi di controllo».
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, dell'autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1;
b)
il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1; nonché
c)
la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati.
3. L'autorità di coordinamento può coincidere con l'organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1.
4. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri nei modi che ritiene più opportuni.
Storico versioni
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