Art. 6
Imballaggi di vendita
In vigore dal 21 dic 2007
Imballaggi di vendita
1. Gli imballaggi di vendita degli ortofrutticoli freschi di peso netto pari o inferiore a 3 kg possono contenere miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse alle seguenti condizioni:
a)
i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e, per ciascuna specie, conformi alle norme, ai sensi del paragrafo 2;
b)
sugli imballaggi sia apposta una dicitura appropriata, conformemente al paragrafo 3; nonché
c)
il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.
2. I prodotti contenuti negli imballaggi di cui al paragrafo 1 appartengono alla stessa categoria commerciale di cui all'allegato I.
Se il miscuglio contiene prodotti a cui non si applicano le norme di commercializzazione comunitarie, i prodotti devono essere classificati nella stessa categoria, secondo l'allegato I.
3. Le indicazioni esterne sugli imballaggi di vendita di cui al paragrafo 1 e/o su ogni imballaggio che li contiene recano almeno i seguenti dati:
a)
il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore. Quest'indicazione può essere sostituita:
i)
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
ii)
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice;
b)
il nome di ciascuno dei prodotti o specie contenuti nell'imballaggio;
c)
il nome della varietà o del tipo commerciale di ogni prodotto contenuto nel miscuglio se la norma di commercializzazione comunitaria lo richiede per i prodotti non mescolati;
d)
il paese d'origine di ciascuno dei prodotti presenti, immediatamente accanto al nome del prodotto corrispondente; nonché
e)
la categoria.
Per gli ortofrutticoli che sono oggetto di norme comunitarie di commercializzazione, le suddette indicazioni sostituiscono quelle previste dalle norme corrispondenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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