Art. 5
Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto
In vigore dal 21 dic 2007
Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto
Nella fase della vendita al minuto, se i prodotti sono offerti nell'imballaggio, le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione stabilite ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono presentate in modo chiaro e leggibile.
Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti abitualmente al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è indicato sull'etichetta.
I prodotti possono non essere presentati nell'imballaggio purché il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione e dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 in merito alla varietà, al paese di origine del prodotto e alla categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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