Art. 4

Indicazioni esterne

In vigore dal 21 dic 2007
Indicazioni esterne 1.   Le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione stabilite ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o solidamente fissata ad esso. 2.   Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
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