Art. 10

Controlli di conformità sul mercato interno

In vigore dal 21 dic 2007
Controlli di conformità sul mercato interno 1.   Gli Stati membri istituiscono un regime di controlli a campione della conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti detenuti dagli operatori, in tutte le fasi della commercializzazione. Nell'ambito di tale regime gli Stati membri stabiliscono, in base ad un'analisi del rischio che un operatore commercializzi prodotti non conformi alle norme di commercializzazione, la frequenza dei controlli che devono essere effettuati dagli organismi di controllo, la quale deve essere sufficiente a garantire il rispetto della normativa comunitaria per ciascuna delle categorie di operatori prestabilite. La suddetta analisi del rischio si basa, in particolare, sulle dimensioni delle imprese, sulla posizione che occupano nella catena commerciale, sulle risultanze di controlli precedenti e su eventuali altri parametri da definirsi dagli Stati membri. Gli operatori che procedono al condizionamento e all'imballaggio degli ortofrutticoli, in particolare nella regione di produzione, sono sottoposti a controlli più frequenti rispetto alle altre categorie di operatori. I controlli possono essere eseguiti anche nel corso del trasporto. Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la frequenza dei controlli eseguiti presso gli operatori interessati. 2.   Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che offrono sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli soggetti alle norme di commercializzazione di cui curano la spedizione ad apporre su ogni imballaggio l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato II. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di tre anni rinnovabile. Inoltre, per poter avvalersi del facsimile, gli operatori devono: a) disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro; b) possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti; c) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutte le operazioni di controllo compiute. Lo Stato membro revoca l'autorizzazione di apporre l'etichetta riportata nell'allegato II su ogni imballaggio agli operatori che non sono più in grado di garantire un tasso di conformità costante ed elevato, o qualora non sia più rispettata una delle condizioni di cui al secondo comma. 4.   L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione le disposizioni del regime di controllo di cui al paragrafo 1. In tale comunicazione sono precisate, in particolare, le categorie di operatori definite e la frequenza dei controlli stabilita per ciascuna categoria, nonché eventualmente le modalità d'applicazione del paragrafo 3, le modalità d'applicazione dell', paragrafo 1, e le percentuali minime di controlli stabilite per i diversi operatori interessati. Qualsiasi ulteriore modifica del regime di controllo è comunicata immediatamente alla Commissione. 5.   Gli organismi di controllo che riscontrino sul territorio di uno Stato membro la non conformità di una partita di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all'atto dell'imballaggio, provvedono a comunicare immediatamente alle autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati il caso di non conformità constatato fino alla fase del commercio all'ingrosso, comprese le centrali di distribuzione.
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Controlli di conformità sul mercato interno (Art. 10 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo