Art. 9

Banca dati degli operatori

In vigore dal 21 dic 2007
Banca dati degli operatori 1.   Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che partecipano alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007. Ai fini del presente capo, per operatore si intende la persona fisica o giuridica che detiene prodotti ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di commercializzazione, destinati ad essere esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti commercializzati, per conto proprio o per conto terzi, sul territorio comunitario e/o destinati ad essere esportati in paesi terzi. 2.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di operatori: a) gli operatori che, per l'attività svolta, sono esonerati, ai sensi dell', dall'obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione; nonché b) le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci oppure nella vendita al minuto di piccoli quantitativi di ortofrutticoli. 3.   Se la banca dati è costituita di vari elementi distinti, l'autorità di coordinamento provvede a garantirne l'uniformità, anche in occasione degli aggiornamenti che vi vengono regolarmente apportati, in particolare dagli organismi di controllo, in base alle informazioni acquisite nel corso dei controlli compiuti in tutte le fasi della commercializzazione. 4.   La banca dati contiene, per ogni operatore, il numero di registrazione, il nome, l'indirizzo, le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di cui all', in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale, un'indicazione dell'importanza dell'operatore e informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso l'operatore, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo. 5.   Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali devono essere registrati nella rispettiva banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo