Art. 57
Strategia nazionale
In vigore dal 21 dic 2007
Strategia nazionale
1. Dal 1o gennaio 2009, la struttura e il contenuto della strategia nazionale di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono definiti in conformità con le linee guida contenute nell'allegato VII. Anteriormente a tale data, gli Stati membri definiscono la struttura e il contenuto generali della strategia, che può comprendere elementi regionali.
La strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro in applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente titolo.
2. La strategia nazionale, compresa la disciplina nazionale di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, è elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti di programmi operativi. La disciplina nazionale è inserita dopo essere stata presentata alla Commissione ed eventualmente modificata a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
3. Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un'analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro. Detta analisi è intesa ad individuare e valutare le esigenze da soddisfare, a stabilire un ordine di priorità delle esigenze stesse, a definire gli obiettivi da raggiungere attraverso i programmi operativi per soddisfare le esigenze prioritarie, ad indicare i risultati da ottenere e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale e a selezionare le azioni più idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
4. Gli Stati membri procedono anche al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi.
La strategia nazionale può essere modificata, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. Le modifiche sono apportate prima della presentazione dei progetti di programmi operativi di un dato anno.
5. Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime delle risorse che possono essere spese per ogni singola misura e/o tipo di azione e/o voce di spesa in modo da garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure.
Storico versioni
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