Art. 58
Disciplina nazionale per le azioni ambientali
In vigore dal 21 dic 2007
Disciplina nazionale per le azioni ambientali
1. Oltre alla notifica prevista all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura di cui all', paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento. La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.
2. La disciplina reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e indica, per ogni azione ambientale selezionata:
a)
l'impegno o gli impegni specifici assunti, nonché
b)
la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto in rapporto alle esigenze e alle priorità ambientali.
Storico versioni
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