Art. 60

Rapporto con i programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 21 dic 2007
Rapporto con i programmi di sviluppo rurale 1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contemplate dalle misure di cui al presente regolamento non beneficiano del sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005. 2.   Se il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato concesso in via eccezionale a norma dell', paragrafo 6, del medesimo regolamento, per misure potenzialmente ammissibili in forza del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime. A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure che beneficiano di tali eccezioni, gli Stati membri provvedono affinché la strategia nazionale di cui all' del presente regolamento definisca i criteri e le norme amministrative che intendono applicare nei programmi di sviluppo rurale. Se del caso, fatte salve le disposizioni dell', paragrafi 1 e 3, e dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007, l'importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale. Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall'acquisto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all' del presente regolamento.
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