Art. 61
Contenuto dei programmi operativi e spese ammissibili
In vigore dal 21 dic 2007
Contenuto dei programmi operativi e spese ammissibili
1. I programmi operativi contengono:
a)
una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori iniziali elencati nell'allegato XIV;
b)
gli obiettivi del programma, tenendo presenti le prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della sua coerenza con tale strategia, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi fa riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma;
c)
una descrizione dettagliata delle misure da adottare, comprese quelle finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma. La descrizione indica in che misura le varie misure proposte:
i)
siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi comunitari o ammissibili al sostegno di tali fondi, in particolare al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale. Al riguardo si farà riferimento, se del caso, alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi,
ii)
non comportino rischi di doppio finanziamento da parte di fondi comunitari;
d)
la durata del programma; nonché
e)
gli aspetti finanziari, in particolare:
i)
modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;
ii)
procedura di finanziamento del fondo di esercizio;
iii)
informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi;
iv)
bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.
2. È possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili.
Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.
3. Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare se il periodo di ammortamento fiscale è superiore a cinque anni.
In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:
a)
aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o
b)
detratto dal costo della sostituzione.
Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende dei soci dell'organizzazione di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo. Gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato se un socio lascia l'organizzazione di produttori.
4. I programmi operativi non comprendono azioni o spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato VIII.
5. Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate alle spese effettivamente sostenute. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei seguenti casi:
a)
se tali tassi forfettari sono previsti nell'allegato VIII;
b)
per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura di protezione dell'ambiente;
c)
per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006.
Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni.
6. Perché un'azione sia ammissibile, oltre il 50 % in valore dei prodotti interessati deve essere costituito dai prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 50 % solo i prodotti provenienti dai soci dell'organizzazione di produttori o da soci di un'altra organizzazione di produttori. Il valore è calcolato secondo le disposizioni pertinenti dell'.
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