Art. 63

Programmi operativi parziali

In vigore dal 21 dic 2007
Programmi operativi parziali 1.   A norma dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono autorizzare un'associazione di organizzazioni di produttori a presentare un proprio programma operativo parziale, composto di azioni identificate ma non eseguite da due o più organizzazioni di produttori associate nell'ambito dei loro programmi operativi. 2.   I programmi operativi parziali sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori associate. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) le azioni siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori associate, attinti ai fondi di esercizio delle stesse; b) le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori associata e c) non vi siano rischi di doppi aiuti e si applichi l', mutatis mutandis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo