Art. 63
Programmi operativi parziali
In vigore dal 21 dic 2007
Programmi operativi parziali
1. A norma dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono autorizzare un'associazione di organizzazioni di produttori a presentare un proprio programma operativo parziale, composto di azioni identificate ma non eseguite da due o più organizzazioni di produttori associate nell'ambito dei loro programmi operativi.
2. I programmi operativi parziali sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori associate.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le azioni siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori associate, attinti ai fondi di esercizio delle stesse;
b)
le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori associata e
c)
non vi siano rischi di doppi aiuti e si applichi l', mutatis mutandis.
Storico versioni
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