Art. 65

Decisione

In vigore dal 21 dic 2007
Decisione 1.   A seconda dei casi, la competente autorità nazionale: a) approva gli importi dei fondi e i programmi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1182/2007 e a quelle del presente capo; b) approva i programmi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche; oppure c) respinge i programmi o parti dei medesimi. 2.   La competente autorità nazionale adotta una decisione in merito ai programmi e ai fondi entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione. Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità nazionale ha la facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della domanda. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
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Decisione (Art. 65 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo