Art. 66

Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi

In vigore dal 21 dic 2007
Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi 1.   Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi, compresa, se necessario, una proroga della loro durata fino ad un massimo di cinque anni, con applicazione a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presentazione delle richieste di modifica. 2.   Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni. 3.   L'autorità competente adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare una decisione sulle modifiche dei programmi operativi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.
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Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi (Art. 66 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo