Art. 68

Modalità di esecuzione dei programmi operativi

In vigore dal 21 dic 2007
Modalità di esecuzione dei programmi operativi 1.   I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre. 2.   L'esecuzione dei programmi operativi approvati entro il 15 dicembre decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo. L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno. In deroga al primo e al secondo comma, in caso di applicazione dell', paragrafo 2, terzo comma, o dell', paragrafo 3, secondo comma, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.
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Modalità di esecuzione dei programmi operativi (Art. 68 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo