Art. 67

Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno

In vigore dal 21 dic 2007
Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno 1.   Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni da essi stabilite. 2.   Nel corso dell'anno, la competente autorità nazionale può autorizzare le organizzazioni di produttori: a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi; b) a cambiare il contenuto del programma operativo, compresa, se necessario, la durata che può essere prorogata fino ad un massimo di cinque anni; c) ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori come previsto all', paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. L'ammissibilità all'aiuto è subordinata all'immediata comunicazione delle modifiche all'autorità competente da parte dell'organizzazione di produttori.
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Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno (Art. 67 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo