Art. 31

Fusioni di organizzazioni di produttori

In vigore dal 21 dic 2007
Fusioni di organizzazioni di produttori 1.   In caso di fusione di organizzazioni di produttori che svolgevano in precedenza programmi operativi diversi, i programmi operativi possono essere portati avanti in parallelo e distintamente fino al 1o gennaio dell'anno successivo alla fusione. In tal caso le organizzazioni di produttori chiedono la fusione dei programmi operativi attraverso una modifica dei medesimi, a norma dell'. In alternativa, le organizzazioni di produttori chiedono la fusione immediata dei programmi operativi attraverso una modifica dei medesimi, a norma dell'. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta, per motivi debitamente giustificati, a svolgere in parallelo i programmi operativi distinti fino alla loro conclusione naturale.
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Fusioni di organizzazioni di produttori (Art. 31 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo