Art. 30

Organizzazioni di produttori transnazionali

In vigore dal 21 dic 2007
Organizzazioni di produttori transnazionali 1.   Un'organizzazione di produttori transnazionale è stabilita nello Stato membro in cui dispone di importanti impianti operativi o di un numero significativo di soci e/o in cui realizza una quota rilevante della produzione commercializzata. 2.   Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a: a) riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale; b) approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale; c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione produttori; nonché d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.
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