Art. 32
Soci non produttori
In vigore dal 21 dic 2007
Soci non produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori.
2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell', paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:
a)
essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
b)
beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità.
Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.
Storico versioni
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