Art. 34
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori
In vigore dal 21 dic 2007
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007 per le attività relative al prodotto o ai prodotti indicati nella domanda di riconoscimento.
2. Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere riconosciuta a norma dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007 ed eseguire qualsiasi attività dell'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai propri soci.
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