Art. 29

Esternalizzazione

In vigore dal 21 dic 2007
Esternalizzazione Per esternalizzazione di un'attività di un'organizzazione produttori si intende un accordo commerciale concluso dalla medesima organizzazione di produttori con un altro soggetto, che può essere costituito anche da un suo socio o una sua filiale, per l'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane tuttavia responsabile dell'esecuzione dell'attività e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato all'esecuzione di tale attività. Il primo comma si applica mutatis mutandis all'esternalizzazione di attività da parte di un'associazione di organizzazioni di produttori.
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