Art. 27

Mezzi tecnici

In vigore dal 21 dic 2007
Mezzi tecnici Ai fini dell', paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione.
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Mezzi tecnici (Art. 27 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo