Art. 25

Strutture e attività delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 21 dic 2007
Strutture e attività delle organizzazioni di produttori Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia: a) la conoscenza della produzione dei loro soci, b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci, c) la gestione commerciale e finanziaria e d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.
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Strutture e attività delle organizzazioni di produttori (Art. 25 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo