Art. 26
Valore o volume della produzione commercializzabile
In vigore dal 21 dic 2007
Valore o volume della produzione commercializzabile
Ai fini dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli del presente regolamento.
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