Art. 24
Periodo minimo di adesione
In vigore dal 21 dic 2007
Periodo minimo di adesione
1. La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.
2. Il recesso dell'aderente è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-24