Art. 22
Prodotti
In vigore dal 21 dic 2007
Prodotti
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per i prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione soltanto se tali organizzazioni sono in grado di garantire che i prodotti vengono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.
Storico versioni
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