Art. 21
Definizioni
In vigore dal 21 dic 2007
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
«produttore», un agricoltore ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007;
b)
«filiale», impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori;
c)
«organizzazione di produttori transnazionale», qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;
d)
«associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;
e)
«obiettivo di convergenza», l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione comunitaria che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC) per il periodo 1o gennaio 2007 — 31 dicembre 2013;
f)
«misura»,
i)
azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
ii)
azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
iii)
azioni finalizzate al miglioramento della commercializzazione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni, come pure le attività di promozione e comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi),
iv)
ricerca e produzione per fini sperimentali, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
v)
azioni di formazione diverse da quelle contemplate al punto vi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza,
vi)
uno dei sei strumenti di prevenzione e gestione delle crisi elencati all', paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1182/2007,
vii)
azioni ambientali di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
viii)
altre azioni, compreso l'acquisto di immobilizzazioni, diverse da quelle contemplate ai punti i), ii), iii), iv) e vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007;
g)
«azione», una specifica attività o uno specifico strumento destinato a conseguire un preciso obiettivo operativo che concorra al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007;
h)
«sottoprodotto», un prodotto ottenuto dalla preparazione e/o dalla trasformazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato;
i)
«prima trasformazione», la trasformazione di un prodotto ortofrutticolo in uno dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE. Non sono considerate come prima trasformazione le operazioni effettuate in vista della commercializzazione del prodotto fresco, quali la pulitura, il taglio, la mondatura, l'essiccazione e il condizionamento;
j)
«livello interprofessionale» ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, una o più delle attività elencate all', lettera c), dello stesso regolamento approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione e/o della distribuzione;
k)
«indicatore iniziale», un indicatore che rispecchi una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:
i)
nell'analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo,
ii)
quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo, e/o
iii)
nell'interpretazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo.
2. Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche a cui si applicano, nel loro territorio, l', paragrafo 1 e l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Se del caso, gli Stati membri adottano anche disposizioni recanti una definizione precisa di parti di persone giuridiche ai fini dell'applicazione dei citati articoli.
Storico versioni
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