Art. 19

Prodotti destinati alla trasformazione

In vigore dal 21 dic 2007
Prodotti destinati alla trasformazione 1.   Ai fini del presente regolamento i prodotti destinati alla trasformazione sono gli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione, conferiti alle industrie di trasformazione per esservi trasformati in prodotti che rientrano in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella del prodotto fresco iniziale. 2.   Gli organismi di controllo competenti rilasciano il certificato di destinazione industriale di cui all'allegato V per i prodotti destinati all'esportazione nei paesi terzi e per i prodotti importati nella Comunità, se tali prodotti sono destinati alla trasformazione e non sono pertanto soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). Essi controllano il rispetto delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 3.   Nella fase dell'importazione, dopo aver rilasciato il certificato di cui al paragrafo 2, l'organismo di controllo competente trasmette immediatamente all'autorità di coordinamento dello Stato membro in cui sarà realizzata la trasformazione industriale una copia del suddetto certificato nonché tutte le informazioni necessarie ai fini di un eventuale controllo delle operazioni di trasformazione. Dopo la trasformazione, l'impresa trasformatrice restituisce il certificato all'organismo di controllo competente, il quale si accerta che i prodotti abbiano effettivamente subito una trasformazione industriale. 4.   Gli imballaggi dei prodotti destinati alla trasformazione industriale recano un'etichettatura in cui figura in maniera ben visibile l'indicazione «destinazione industriale» od ogni altra dicitura di significato equivalente. Per le spedizioni di merci alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tale indicazione figura su un documento che accompagna la merce o affisso in maniera ben visibile all'interno del mezzo di trasporto. 5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure del caso, in particolare ai fini della collaborazione con gli altri Stati membri interessati, per evitare che le merci destinate al mercato dei prodotti freschi siano spedite fuori della regione di produzione sotto forma di merci destinate alla trasformazione industriale.
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Prodotti destinati alla trasformazione (Art. 19 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo