Art. 17
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 21 dic 2007
Obblighi di comunicazione
1. L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione, per ogni trimestre entro la fine del trimestre successivo, per paese terzo e per prodotto, il numero di partite e i quantitativi importati a norma dell', nonché il numero di partite e i quantitativi sottoposti al controllo di conformità di cui all', paragrafo 1, indicando le partite per le quali gli organismi di controllo abbiano riscontrato che le merci non erano conformi ai dati riportati nei certificati di conformità rilasciati dall'organismo di controllo del paese terzo e precisando la quantità di ognuna di tali partite e la natura dei difetti constatati.
2. Le autorità doganali operano in stretta collaborazione con l'autorità di coordinamento e/o con gli organismi di controllo, in particolare per l'applicazione dell', paragrafi 1 e 2, e forniscono loro tutte le informazioni necessarie.
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