Art. 16
Controlli supplementari da parte degli Stati membri
In vigore dal 21 dic 2007
Controlli supplementari da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri verificano, nella fase dell'importazione, la conformità alle norme dei prodotti importati alle condizioni di cui alla presente sezione, sottoponendo a controlli materiali di conformità, per ogni paese terzo, una percentuale significativa delle spedizioni e dei quantitativi importati secondo tali condizioni. Tale percentuale è sufficiente a garantire che gli organismi di controllo del paese terzo rispettano la normativa comunitaria. Gli Stati membri provvedono ad applicare le misure di cui all', paragrafo 3, alle partite così controllate che risultino non conformi alle norme di commercializzazione.
Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da sottoporre a controllo a norma del presente articolo.
Se lo Stato membro esige il pagamento di una tassa destinata a coprire le spese dei controlli di cui al presente paragrafo, il suo importo riflette la percentuale di spedizioni e di quantitativi sottoposti a controllo, che è inferiore a quella indicata all' per i controlli ivi previsti.
2. Ogniqualvolta si manifestino dubbi fondati quanto all'autenticità di un certificato di cui all', paragrafo 1, primo comma, o all'esattezza delle informazioni ivi contenute, viene effettuato un controllo a posteriori.
L'autorità competente della Comunità rinvia il certificato o la relativa copia all'omologa autorità del paese terzo, di cui all', paragrafo 2, secondo comma, indicando, ove del caso, i motivi che giustificano un'indagine e tutte le informazioni ottenute che lasciano presupporre che quanto riportato nel certificato non sia esatto o che il certificato stesso non sia autentico. Le richieste di controllo a posteriori sono portate quanto prima a conoscenza della Commissione, così come l'esito di ciascuna di esse.
Se viene richiesto un controllo a posteriori, l'importatore dei relativi prodotti può chiedere agli organismi di controllo competenti di effettuare un controllo di conformità ai sensi dell'.
Storico versioni
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