Art. 18
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 21 dic 2007
Cooperazione amministrativa
1. L'applicazione delle disposizioni della presente sezione è subordinata all'istituzione di una procedura di cooperazione amministrativa tra la Comunità e ogni paese terzo interessato.
A tal fine, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione ogni informazione utile relativa alle operazioni di controllo, in particolare gli esemplari dei timbri utilizzati dagli organismi di controllo e, ove necessario e senza indugio, qualsiasi modifica di tali informazioni. La Commissione trasmette le informazioni suddette, e le eventuali ulteriori modifiche, alle autorità di coordinamento degli Stati membri che ne informano le autorità doganali e le altre autorità competenti.
Dopo l'istituzione della cooperazione amministrativa e a seguito di ogni modifica significativa delle informazioni comunicate da un paese terzo nel quadro della suddetta cooperazione o riguardo ai nomi e agli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di controllo, la Commissione pubblica un avviso in merito nei modi che ritiene appropriati.
2. Il riconoscimento dei paesi terzi di cui all', paragrafo 4, si applica a decorrere dalla data in cui la Commissione rende pubblico l'avviso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il paese terzo interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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