Art. 24 · Periodo minimo di adesione

Art. 24

Periodo minimo di adesione

In vigore dal 21 dic 2007
Periodo minimo di adesione 1.   La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno. 2.   Il recesso dell'aderente è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-24