Art. 69

Importo approvato dell'aiuto

In vigore dal 21 dic 2007
Importo approvato dell'aiuto Entro il 15 dicembre gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto, come previsto dall', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007. In caso di applicazione dell', paragrafo 2, terzo comma, o dell', paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri comunicano l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio.
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Importo approvato dell'aiuto (Art. 69 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo