Art. 50
Fusioni
In vigore dal 21 dic 2007
Fusioni
1. Gli aiuti previsti all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 possono essere concessi o continuare ad essere concessi ai gruppi di produttori prericonosciuti nati dalla fusione di due o più gruppi di produttori prericonosciuti.
2. Per il calcolo dell'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori nato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.
3. In caso di fusione di due o più gruppi di produttori, il nuovo soggetto subentra nei diritti e negli obblighi del gruppo di produttori prericonosciuto per primo.
4. Se un gruppo di produttori prericonosciuto si fonde con un'organizzazione di produttori riconosciuta, il soggetto nato dalla fusione non beneficia più del prericonoscimento in quanto gruppo di produttori, né degli aiuti di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Il soggetto che ne risulta continua ad essere considerato alla stregua dell'organizzazione di produttori riconosciuta, purché rispetti i requisiti previsti. Se necessario, l'organizzazione di produttori chiede una modifica del proprio programma operativo, nel qual caso si applica mutatis mutandis l'.
Tuttavia, le azioni eseguite dal gruppo di produttori prima della fusione continuano ad essere ammissibili alle condizioni stabilite nel piano di riconoscimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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