Art. 49

Contributo comunitario

In vigore dal 21 dic 2007
Contributo comunitario 1.   La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 è pari: a) al 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni dell'obiettivo di convergenza; b) al 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. 2.   La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti: a) al 50 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza; b) al 30 % nelle altre regioni. Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell'investimento ammissibile. La quota minima a carico dei beneficiari dell'aiuto al costo dell'investimento ammissibile è pari: a) al 25 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza; b) al 45 % nelle altre regioni.
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