Art. 49
Contributo comunitario
In vigore dal 21 dic 2007
Contributo comunitario
1. La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 è pari:
a)
al 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni dell'obiettivo di convergenza;
b)
al 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
2. La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:
a)
al 50 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
b)
al 30 % nelle altre regioni.
Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell'investimento ammissibile.
La quota minima a carico dei beneficiari dell'aiuto al costo dell'investimento ammissibile è pari:
a)
al 25 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
b)
al 45 % nelle altre regioni.
Storico versioni
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