Art. 49 · Contributo comunitario

Art. 49

Contributo comunitario

In vigore dal 21 dic 2007
Contributo comunitario 1.   La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 è pari: a) al 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni dell'obiettivo di convergenza; b) al 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. 2.   La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti: a) al 50 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza; b) al 30 % nelle altre regioni. Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell'investimento ammissibile. La quota minima a carico dei beneficiari dell'aiuto al costo dell'investimento ammissibile è pari: a) al 25 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza; b) al 45 % nelle altre regioni.
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