Art. 45
Finanziamento dei piani di riconoscimento
In vigore dal 21 dic 2007
Finanziamento dei piani di riconoscimento
1. I tassi di aiuto di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono dimezzati se il valore della produzione commercializzata è superiore a 1 000 000 EUR.
2. L'aiuto di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 è soggetto ad un massimale per ciascun gruppo di produttori pari a 100 000 EUR per periodo annuale.
3. Se un periodo di attuazione non copre un anno civile completo, il massimale di cui al paragrafo 2 è ridotto in proporzione.
4. L'aiuto di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182//2007 è versato:
a)
in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo annuale o semestrale di attuazione del piano di riconoscimento, oppure
b)
in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il riconoscimento è concesso a norma dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007 prima del termine di un periodo annuale.
Per calcolare l'importo delle rate gli Stati membri possono usare la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è giustificato per motivi di controllo e sempreché la differenza tra i due periodi sia inferiore al periodo effettivo considerato.
5. Il tasso di cambio applicabile agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale è concesso l'aiuto.
Storico versioni
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